Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione».
      2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il numero dei candidati presenti in ogni lista non può superare il numero complessivo dei deputati assegnati alla circoscrizione né essere inferiore ai due terzi. A pena di nullità della lista, la rappresentanza di ciascun genere non può superare il 60 per cento dei candidati».
      3. Il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto per una delle liste presentate nella circoscrizione tracciando, con la matita, sulla scheda un segno sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza per candidati compresi nella lista prescelta. La seconda preferenza, ove indicata, deve, a pena di nullità, essere espressa in favore di un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome o il

 

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solo cognome del candidato prescelto sugli appositi spazi riportati a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

      4. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione».

      5. All'articolo 83, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), lettera a), le parole: «almeno il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «almeno il 3 per cento»;

          b) al numero 6), le parole: «almeno il 2 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «almeno il 3 per cento».

      6. All'articolo 84, comma 1, del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età».
      7. L'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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      8. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n  361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.